Art. 26. – Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformita’ alle relative convenzioni; l’eventuale delega e’ comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformita’ alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e’ di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
4. L’impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessita’ e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l’ente proprietario della strada ((…)).
Fonte: (http://www.normattiva.it)