Art. 39 – Segnali verticali

Art. 39. Segnali verticali (1) 1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:  A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;  B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:  a) segnali di precedenza;  b) segnali di divieto;  c) segnali di obbligo;  C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:  a) segnali di preavviso;  b) segnali di direzione;  c) segnali di conferma;  d) segnali di identificazione strade;  e) segnali di itinerario;  f) segnali di località e centro abitato;  g) segnali di nome strada;  h) segnali turistici e di territorio;  i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;  l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.  2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.  3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38. (1)

Vedi da art. 77 ad art. 136 reg. cod. strada.