Art.47 – 58

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.) (Definizione dei mezzi pubblicitari)

1. E’ da considerare “insegna” la scritta in caratterialfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchiorealizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installatanella sede dell’attivita’ a cui si riferisce o nelle pertinenzeaccessorie alla stessa. Puo’ essere luminosa sia per luce propria cheper luce indiretta.

2. E’ da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpoilluminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce inmodo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati,monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

3. Si definisce “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato dauna idonea struttura di sostegno, che e’ finalizzato alla diffusionedi messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, siatramite sovrapposizione di altri elementi; esso e’ utilizzabile inentrambe le facciate anche per immagini diverse. Puo’ essere luminososia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato inmateriale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alladiffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in operasu strutture murarie o su altri supporti comunque diversi daicartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non puo’ essere luminosone’ per luce propria ne’ per luce indiretta.

5. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elementobidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo dirigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque nonaderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria dimanifestazioni o spettacoli. Puo’ essere luminoso per luce indiretta.

6. E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” lariproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, discritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi,finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. E’ da qualificare “impianto di pubblicita’ o propaganda”qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita’ o alla propagandasia di prodotti che di attivita’ e non individuabile, secondo ledefinizioni precedenti, ne’ come insegna, ne’ come cartello, ne’ comemanifesto, ne’ come segno orizzontale reclamistico. Puo’ essereluminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Nel termine generico “altri mezzi pubblicitari”, indicato negliarticoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicita’: insegne, segni orizzontali reclamistici,impianti di pubblicita’ o propaganda, striscioni, locandine estendardi.

Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.) (Dimensioni dei cartelli pubblicitari)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’articolo 23 del codice e definiti nell’articolo 47, se installati fuori daicentri abitati non devono superare la superficie di sei metriquadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso dimarcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di ventimetri quadrati; se installati entro i centri abitati sono soggettialle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridottoda sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzipubblicitari sono installati lungo o in prossimita’ delle strade, fuori dai centri abitati capoluoghi di provincia, entro la distanzadi chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

Art. 49. (Art. 23 Cod. Str.) (Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essererealizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agentiatmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolateper resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate edancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cuirealizzazione e posa in opera e’ regolamentata da specifiche norme,l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da questepreviste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazionedi cui all’articolo 23, comma quarto, del codice.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagomaregolare, che in ogni caso non puo’ essere quella di disco o ditriangolo. L’uso del colore rosso, deve essere limitatoesclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non puo’comunque superare 1/5 dell’intera superficie del cartello o altromezzo pubblicitario.

5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitariposti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superioredi 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nellasezione stradale corrispondente.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensidell’articolo 51, comma nono, devono essere realizzati con materialirimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, allasuperficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicolisugli stessi.

Art. 50 (Art. 23 Cod. Str.) (Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitariluminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita’ dellestrade dove ne e’ consentita l’installazione, non possono avere lucene’ intermittente, ne’ di colore rosso, ne’ di intensita’ luminosasuperiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochiabbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitariluminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non puo’essere quella di disco o triangolo.

3. La croce rossa luminosa e’ consentita esclusivamente perindicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dairegolamenti comunali..

Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.) (Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)

1. Lungo o in prossimita’ delle strade, fuori e dentro i centriabitati, e’ vietata l’affissione di manifesti come definitinell’articolo 47.

2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitarifuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma5, lungo o in prossimita’ delle strade dove ne e’ consentital’installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispettodelle seguenti distanze minime: a) m 3 dal limite della carreggiata; b) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e diprescrizione; d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) m 150 prima dei segnali di indicazione; f) m 100 dopo i segnali di indicazione; g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali; h) m 300 dalle intersezioni; i) m 200 dagli imbocchi delle gallerie; l) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitarifuori dai centri abitati, lungo o in prossimita’ delle strade ove nee’ consentita l’installazione, e’ comunque vietato nei seguentipunti: a) sulle pertinenze di esercizio delle strade; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve e su tutta l’area compresa tra la curva stessae la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terrenidi qualsiasi natura e pendenza; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi; f) sui ponti e sottoponti; g) sui cavalcavia e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e suglialtri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitarientro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma 5, e’ vietatoin tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dairegolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato nelrispetto delle seguenti distanze minime: a) m 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnalistradali e dalle intersezioni; b) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagliimbocchi delle gallerie; c) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le normedel regolamento comunale. Le limitazioni di cui sopra non siapplicano alle transenne parapedonali a condizione che i messaggipubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per leinsegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed inaderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 mdal limite della sede stradale, sempreche’ siano rispettate ledisposizioni dell’articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle rel-ative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartellie gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela alsenso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la lorosuperficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati il regolamentocomunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove e’consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzipubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabiliper gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati oal fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati puo’ essere autorizzata la collocazioneper ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario diindicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e dellestazioni di servizio, della superficie massima di 3 m (Elevato al Quadrato) ferme restando tutte le altre disposizioni del presentearticolo. I cartelli non possono essere collocati a distanzainferiore a 200 m tra di loro e dagli altri cartelli.

8. Lungo le strade e in prossimita’ delle stesse e’ ammessa la posain opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati allaprestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi,contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazionitoponomastiche ed altre, sempreche’ siano rispettate le distanzeminime previste dai commi 2 e 4. Nel caso in cui ciascun cartelloabbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiorea 1,00 m (Elevato al Quadrato), non si applicano le distanze rispettoai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all’interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessiindustriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su areedelimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di variogenere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alleventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi e’ ammessaunicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione odello spettacolo cui si riferisce oltreche’ durante la settimanaprecedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per glistriscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altricartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riduconorispettivamente a 100 ed a 25 m.

11. E’ vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzipubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita’inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marciadei veicoli.

12. E’ vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzipubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.) (Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possonoessere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficiecomplessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni diservizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo Ce F, e l’1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B,sempreche’ gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale,lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenzadegli accessi.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo lestrade di tipo D ed E si applicano le disposizioni dei regolamenticomunali.

3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altredisposizioni del codice e del presente regolamento. 4. Nelle aree di parcheggio e’ ammessa, in eccedenza alle superficipubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi perl’utenza della strada entro il limite di 2 m(Elevato al Quadrato) perogni servizio prestato.

Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.) (Autorizzazioni)

1. L’autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzipubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista diessa, richiesta dall’articolo 23, comma 4, del codice, e’ rilasciata: a) per le strade e le autostrade statali dalla direzionecompartimentale dell’ANAS competente per territorio o dagli ufficispeciali per le autostrade; b) per le autostrade in concessione dalla societa’concessionaria; c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprieta’di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devonoessere improntate ai principi della massima semplificazione e delladeterminazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione perl’installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari devepresentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell’enteindicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazioneamministrativa richiesta dall’ente competente un’autodichiarazione,redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale siattesti che il manufatto che si intende collocare e’ stato calcolatoe realizzato e sara’ posto in opera, tenendo conto della natura delterreno e della spinta del vento, in modo da garantirne lastabilita’. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto delmessaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove e’riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazioneall’installazione. Possono essere allegati anche piu’ bozzetti,precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi eche, comunque, non puo’ essere inferiore a tre mesi. Se la domanda e’relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l’esposizione dimessaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti imessaggi previsti.

4. L’ufficio ricevente la domanda restituisce all’interessato unadelle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremidi ricevimento. 5. L’ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concedeo nega l’autorizzazione. In caso di diniego, questo deve esseremotivato.

6. L’autorizzazione all’installazione di cartelli o di mezzipubblicitari ha validita’ per un periodo di tre anni ed e’rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente dicui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per ilrilascio dell’autorizzazione deve essere determinabile da parte dellostesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo ditutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall’articolo 405, chedeve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun entecompetente entro il trenta novembre dell’anno precedente a quello diapplicazione del listino.

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolaredell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando ladurata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitarioriportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, devefarne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all’entecompetente, il quale e’ tenuto a rilasciare l’autorizzazione entro isuccessivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sonotenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, checontenga in ordine di tempo l’indicazione della domanda, del rilasciodell’autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzopubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli edegli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catastostradale.

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiestadel Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per lacircolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulladensita’ pubblicitaria per aree territorialmente definite. I datirelativi alle indagini all’uopo svolte sono destinati a popolare ilsistema informativo dell’archivio nazionale delle strade di cui agliarticoli 225 e 226 del codice.

Art. 54 (Art. 23 Cod. Str.) (Obblighi del titolare dell’autorizzazione)

1. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli edegli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buonmantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioniimpartite dall’ente competente ai sensi dell’articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamenteper intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revocadell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezzapreviste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da partedell’ente competente al rilascio.

2. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata perla posa di segni orizzontali reclamistici, nonche’ di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall’articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro oresuccessive alla conclusione della manifestazione o dello spettacoloper il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando ilpreesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenzadelle superfici stradali.

Art. 55 (Art. 23 Cod. Str.) (Targhette di identificazione)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra’ esseresaldamente fissata, a cura e a spese del titolaredell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizionefacilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteriincisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell’autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituitaad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga unavariazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 56 (Art. 23 Cod. Str.) (Vigilanza)

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, amezzo del proprio personale competente in materia di viabilita’,sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento deicartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quantoautorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullostato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli edegli altri mezzi pubblicitari oltreche’ sui termini di scadenzadelle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personaleincaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo dispecifico verbale al soggetto titolare dell’autorizzazione che deveprovvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l’enteproprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni,dal soggetto, provvede d’ufficio rivalendosi per le spese sulsoggetto titolare dell’autorizzazione.

3. La vigilanza puo’ essere, inoltre, svolta da tutto il personaledi cui all’articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette leproprie segnalazioni all’ente proprietario della strada per iprovvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell’articolo 23, comma 3, del codicela vigilanza puo’ essere svolta, nell’ambito delle rispettivecompetenze, anche da funzionari dei Ministeri dell’ambiente e deibeni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all’enteproprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possonoessere variati senza autorizzazione ai sensi dell’articolo 53, commi 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell’articolo 23, comma 1, delcodice, devono essere rimossi entro le 48 ore successive allanotifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggettotitolare dell’autorizzazione o del concessionario. In caso diinottemperanza si procede d’ufficio. 6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazionirilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, acura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione o delconcessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta.In caso d’inottemperanza si procede d’ufficio.

Art. 57 (Art. 23 Cod. Str.) (Pubblicita’ sui veicoli)

1. La pubblicita’ luminosa di cui all’articolo 23, comma 2 delcodice, purche’ non intermittente e non realizzata mediante messaggivariabili, e’ ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio ditaxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenticondizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare pianobifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo delveicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegninoparticolarmente l’attenzione dei conducenti di altri veicoli; c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia delveicolo; d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e ledimensioni utili per l’esposizione del messaggio pubblicitario di 70x 30 cm; e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura noninferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro; f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo; g) che l’intensita’ luminosa del pannello non sia superiore a 100candele per metro quadrato.

2. L’apposizione sui veicoli di pubblicita’ non luminosa e’consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4,unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e serealizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie delveicolo. Sulle autovetture ad uso privato e’ consentita unicamentel’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cuiappartiene il veicolo.

3. La pubblicita’ non luminosa per conto terzi e’ consentita suiveicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superficidistanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione edalle targhe almeno 20 cm, riducibili a 10 cm sulle parti laterali; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessinon sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sullaquale sono applicati.

4. La pubblicita’ non luminosa per conto terzi e’ consentita suiveicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare pianobifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo delveicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm; c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e’ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche dirifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu’ didue terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore atre metri quadrati; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superioread 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanzanon inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simbolie la combinazione dei colori non devono generare confusione con isegnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco odi triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaleticiregolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione;colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati neilimiti di 1/5 della superficie utilizzata.

7. E’ vietata qualunque forma di pubblicita’ luminosa all’internodei veicoli.

Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.) (Adattamenti delle forme di pubblicita’ esistenti all’entrata in vigore del codice)

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base diautorizzazioni in essere all’atto dell’entrata in vigore del codice enon rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presenteregolamento, devono essere rimossi entro dodici mesi dalla suaentrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della sommaanticipata per la residua durata dell’autorizzazione non sfruttata.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, inbase alle distanze minime previste dall’articolo 51 occorreprovvedere, a cura e spesa del titolare dell’autorizzazione, ad unospostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzioneinversa al corrispondente senso di marcia, effettuando glispostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivipunti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli egli altri mezzi pubblicitari che non possono piu’ trovarecollocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi epossono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solodopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversaposizione, fermi restando la durata e gli importi gia’ corrispostiper l’autorizzazione originaria.

Fonte: (http://www.normattiva.it)