GARA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADALE ESTERNO ALL’ABITATO DI TIVOLI, VARIANTE AL PONTE DEGLI ARCI – Avviso in merito alla nota di definizione dell’ANAC e proroga dei termini per la presentazione delle offerte

In seguito a quanto pubblicato nel sito di Astral in data 29 maggio 2015 e nello specifico:

“La scrivente stazione appaltante, a seguito di reclamo dell’ACER, prot. n. 0009678 dell’8/5/2015, in merito alla disciplina della gara in oggetto, nonché a seguito della nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, prot. n. 0011072 del 26/5/2015, sta valutando se procedere in autotutela ad esplicitare più compiutamente talune disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

Nelle more di tanto, la scrivente stazione appaltante, dispone la sospensione del termine per la presentazione delle offerte.

Con successivo specifico avviso, sarà comunicata la nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte”

Si rende noto quanto riportato nella nota di definizione dell’ANAC

……….” Trova tuttavia fondamento la censura dell’Associazione esponente se riferita non al disciplinare ma alla FAQ pubblicata on line che testualmente si riporta di seguito:  – E’ pervenuta alla scrivente Azienda il seguente quesito: Buona sera, con riferimento alla gara in oggetto si pone alla Vs. attenzione il seguente quesito: la nostra azienda è in possesso delle seguenti categorie: OS18/A class. VIII, OS21 class. IV, OG8 class. II, OS11 class.I . Il dubbio sorge leggendo una Vs. risposta data ad un quesito fatto da altra impresa ovvero:”la categoria OS11 è a qualificazione obbligatoria, ciò vuol dire che è necessario possederla da soli oppure costituendo un’ati verticale o facendo avvalimento “. Ora il comma 7 dell’art. 92 del DPR 207/2010 recita che il concorrente singolo che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all’art. 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente ………”. Peraltro l’importo della categoria OS11 class II come da Vs. bando è pari a euro 313.948,45 ed è inferiore al 15% dell’importo totale lavori per cui è subappaltabile al 100%. Il quesito è quindi: questa impresa essendo in possesso delle categorie con le classifiche sopra descritte può partecipare alla gara in oggetto come impresa singola subappaltando al 100% la categoria OS11 e subappaltando al 100% la categoria OG8? Risposta: Per quanto riguarda la partecipazione alla gara in oggetto come impresa singola, subappaltando al 100% la categoria OS11 e subappaltando al 100% la categoria OG8, si conferma che le stesse categorie a qualificazione obbligatoria devono essere possedute sia avvalendosi di quanto previsto a pag. 8 punto 13.1.3, del Disciplinare di Gara, oppure costituendo un’ATI verticale o ricorrendo all’avvalimento. Si evidenzia comunque che non è stata indicata tra le categorie in possesso di codesta società la categoria prevalente OG3 IV bis necessaria per la partecipazione alla gara per come richiesto dal disciplinare di gara.

Dal tenore letterale della risposta, infatti, sembra che la mancanza di qualificazione in capo al concorrente singolo per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS11 e OG8 subordini la sua ammissione alla gara solo ove ricorra uno dei seguenti casi:

  • partecipazione mediante avvalimento;
  • operatività dell’incremento di un quinto ex art. 61 co. 2 d.p.r. n. 207/2010;
  • partecipazione in ATI verticale.

In altri termini sembrerebbe esclusa la quarta via del subappalto, ancorché nei limiti dell’art. 37 co. 11 d.lgs. n. 163/2006.

Quest’ultima disposizione prevede espressamente che “Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavoro rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo”.

L’art. 107 co. 2, poi, elenca le categorie c.d. “superspecialistiche, da intendersi come categorie specializzate a qualificazione obbligatoria inerenti a particolari tipologie di opere ed impianti soggette a limiti di subappalto (massimo 30% del loro importo) se di valore superiore al 15% dell’importo complessivo del contratto.

Ove il concorrente non sia qualificato per la quota parte non subappaltabile scatta l’obbligo di costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale ai sensi del citato art. 37 co. 11 d.lgs n. 163/2006, ora confermato anche dal d.l. n. 80/2014, convertito in L. n. 47/2014.

Nel caso di specie, deve ritenersi consentita la partecipazione alla gara agli operatori economici mediante subappalto delle categorie scorporabili – pur in assenza delle relative specifiche qualificazioni- ove la classifica SOA posseduta per la prevalente lo consenta, e ciò nei limiti dell’art. 37 co. 11 d.lgs. n. 163/2006. ……………

La scrivente stazione appaltante preso atto di quanto sopra riportato e al fine di favorire la massima partecipazione, rende noto che, il nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte viene fissato per il giorno 28 luglio 2015, ore 13:00.

Conseguentemente, la prima seduta pubblica viene fissata per il giorno 30 luglio 2015, ore 10:00.

Le imprese che hanno già presentato offerta potranno eventualmente ritirare il plico qualora, per effetto di quanto sopra riportato, necessitino di integrazione o modificazione, contattando l’ufficio gare e contratti ai riferimenti di cui alla Sezione 1 del bando di gara.

Potrebbero interessarti anche...