PUBBLICITA’ SULLE STRADE
Descrizione del servizio
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (Cds) e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione del Cds. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (art. 23 comma 4 del Cds). Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell’art. 23 del Cds e la loro collocazione è autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada (art. 23 comma 5 del Cds).
LEGGI E NORMATIVE
Codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
- Art. 23 – Pubblicità sulle strade e sui veicoli
- Art. 26 – Competenza per le autorizzazioni e le Concessioni
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada (Dpr del 16 dicembre 1992, n. 495)
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Modulo richiesta autorizzazione per pubblicità sulle strade e veicoli 2013 (191 kb) |