L.R.20 Maggio 2002 –

L.R. 20 Maggio 2002, n. 12 Promozione della costituzione dell’azienda strade Lazio -ASTRAL S.p.a. (1) 

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, fermi restando le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale nonché le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo riservate alla Regione stessa dall’articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, in conformità agli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 194, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n.14, promuove la costituzione dell’Azienda strade Lazio – ASTRAL – s.p.a., di seguito denominata Azienda, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo della rete viaria regionale, secondo criteri di trasparenza, efficacia ed economicità. (2)

2. L’Azienda è costituita nella forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, a capitale prevalentemente pubblico, del quale è riservato agli enti pubblici soci una quota maggioritaria complessivamente non inferiore al 65 per cento.

Art. 2
(Funzioni e compiti dell’Azienda)

1. L’Azienda:
a) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell’articolo 124, comma 1, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada e successive modifiche), fatta eccezione per la rete autostradale regionale; (3)
b) esercita le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alle province, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera d) e comma 2, della l.r. 14/1999, per conto delle province che partecipano all’Azienda stessa.
b bis) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e successive modifiche, connessi e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a) e b). (4)
1 bis. Le funzioni ed i compiti di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) attengono all’espletamento dei servizi di polizia stradale relativi alla tutela ed al controllo sull’uso della strada, previsti all’articolo 11, comma 1, lettera e), del d.lgs. 285/1992. Limitatamente all’espletamento di dette funzioni e compiti, l’Azienda è abilitata a qualificare il proprio personale secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e dal regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche. (5)
1 ter. Per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, lettera a), la rete viaria regionale è data in concessione ai sensi dell’articolo 6 all’Azienda con contratto di servizio, che disciplina, tra l’altro, le modalità di riscossione e di rendicontazione dei canoni relativi ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui al d.lgs. 285/1992.(5)
2. L’Azienda esercita ulteriori funzioni e compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti indicati al comma 1, lettera a), eventualmente affidati dalla Regione con i contratti di servizio di cui all’articolo 6 e può altresì effettuare, attività in favore di soggetti terzi, quali servizi di progettazione, consulenza ed assistenza. (6)

3. L’Azienda, nei casi in cui, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti indicati ai commi 1 e 2, non sia in grado di effettuare direttamente lavori, forniture e servizi, opera in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture ed appalti pubblici di servizi.

Art. 3
(Condizioni per la partecipazione della Regione)

 

1. La partecipazione della Regione all’Azienda è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano che:

a) il capitale sociale dell’azienda sia costituito inizialmente dall’apporto minimo di euro 200 mila suddiviso in quattrocento azioni ordinarie del valore nominale di euro 500 ciascuna, conferenti ai loro possessori uguali diritti;
b) alla Regione venga riservata una quota delle azioni non inferiore al 51 per cento, da mantenere anche in caso di aumento del capitale sociale;
c) possano partecipare all’azienda le province laziali in proporzione all’entità della rete viaria di rispettiva competenza, nonchè altri enti pubblici e privati interessati;
d) l’oggetto sociale sia coerente con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2;
e) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all’azienda.

Art. 4
(Procedure per la costituzione)

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente ovvero l’assessore competente in materia da lui delegato sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all’Azienda e, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo, a sottoscrivere azioni in misura non inferiore a quella indicata dall’articolo 3, comma 1, lettera b), nonché a sottoscrivere eventuali accordi tra i soci relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.

Art. 5
(Rappresentanti della Regione nell’Azienda)

1. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’Azienda dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore competente in materia da lui delegato.

2. La nomina degli amministratori e dei sindaci dell’Azienda, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), è effettuata dal competente organo istituzionale regionale. In attesa dell’espletamento delle procedure di nomina dei rappresentanti regionali in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, il Presidente della Giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del codice civile, provvede direttamente con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi.

3. I rappresentanti della Regione di cui al comma 2 sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

 

Art.6
(Contratti di servizio)

1. La Regione e le province che partecipano all’Azienda affidano l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dall’articolo 2, comma 1 all’Azienda medesima sulla base di appositi contratti di servizio, da stipularsi in conformità alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell’articolo 124, comma 1, lettera a) della l. r. 14/1999. 

2. I contratti di cui al comma 1 specificano le attività affidate e stabiliscono, tra l’altro, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, i tempi di esecuzione e realizzazione, i compensi remunerativi e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 7
(Disposizione transitoria)

1. Fino alla stipulazione del contratto di servizio di cui all’articolo 6, l’esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla Regione all’Azienda ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) è svolto con le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge o con eventuali diverse modalità individuate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

2. Con i contratti di servizio di cui all’articolo 6 sono disciplinate:

a) la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, concernenti le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 2;
b) la successione dell’Azienda nei rapporti contrattuali in atto, connessi all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 2.

Art. 8
(Integrazione ed adeguamento della normativa vigente)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana una disciplina organica in materia di viabilità, provvedendo all’integrazione ed all’adeguamento della normativa vigente.

Art. 9
(Disposizione finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell’ambito dell’unità previsionale di base C 16 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 apposito capitolo denominato: “Partecipazione della Regione all’Azienda strade Lazio-ASTRAL-s.p.a. con lo stanziamento di euro 200 mila.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede attraverso riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. T 22501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002.

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 2002, n. 16

(2) Comma modificato dall’articolo 97, comma1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3) Lettera sostituita dall’articolo 61, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e poi modificata dall’articolo 97, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(4) Lettera aggiunta dall’articolo 61, comma 1, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(5) Comma aggiunto dall’articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(6) Comma sostituito dall’articolo 97, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti legislativi originari.